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ART. 1, COMMI 447-449 – MODIFICA ALLA LEGGE 11 FEBBRAIO 1992, N. 157

Scritto da

Confagricoltura

Pubblicato il

23/01/2023

I commi 447 e 448 intervengono sulla legge 11 febbraio 1992, n. 157, modificando l’art. 19 ed introducendo l’art. 19 ter.

Il comma 447 modifica la disciplina vigente in materia di controllo e contenimento della fauna selvatica prevista dall’articolo 19 della legge, fermo restando quanto previsto dal comma 1 dello stesso articolo 19 con il quale si precisa che le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono vietare o ridurre per periodi prestabiliti la caccia a determinate specie di fauna selvatica di cui all'articolo 18, per importanti e motivate ragioni connesse alla consistenza faunistica o per sopravvenute particolari condizioni ambientali, stagionali o climatiche o per malattie o altre calamità.

In merito alle finalità del controllo della fauna selvatica, con le modifiche apportate al comma 2, sono previste ulteriori voci quali la tutela della biodiversità, la migliore gestione del patrimonio zootecnico e la tutela della pubblica incolumità e della sicurezza stradale (oltre alla tutela del suolo, a motivi sanitari, per la selezione biologica, per la tutela del patrimonio storico-artistico, per la tutela delle produzioni zoo-agro-forestali e ittiche). Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, per le suddette finalità provvedono al controllo delle specie di fauna selvatica (da valutare in questo caso l’impatto che consegue al non riferirsi alle specie di cui all’art. 18 come invece specificato nel comma 1) anche nelle zone vietate alla caccia, in cui con le modifiche apportate, sono ricomprese le aree protette e le aree urbane, anche nei giorni di silenzio venatorio e nei periodi di divieto.

Inoltre, mentre la normativa previgente, nel suddetto controllo, condizionava l'utilizzo di metodi ecologici a specifico parere dell'ISPRA, a cui assegnava anche il compito di valutare l'inefficacia dei metodi di controllo attuati dalle regioni, la nuova norma prevede che siano le regioni stesse, sentito l'ISPRA, a valutare l'inefficacia dei metodi (senza peraltro riferirsi al fatto che devono essere ecologici), e di conseguenza autorizzare piani di controllo numerico mediante abbattimento o cattura. Va peraltro specificato che la nuova normativa non specifica che il controllo deve essere esercitato selettivamente.
Viene altresì esplicitato che l'attività di controllo e contenimento delle specie di fauna selvatica non costituiscono esercizio di attività venatoria.

Con il novellato articolo 19 i piani di controllo numerico mediante abbattimento o cattura sono attuati dai cacciatori iscritti agli ambiti territoriali di caccia o nei comprensori alpini delle aree interessate, previa frequenza di corsi di formazione autorizzati dagli organi competenti a livello regionale e sono coordinati dagli agenti dei corpi di polizia provinciali o regionali. Si sottolinea che in precedenza tale attività era prioritariamente affidata alle guardie venatorie dipendenti dalle amministrazioni provinciali.

Le autorità deputate al coordinamento dei piani di abbattimento possono altresì avvalersi dei proprietari o conduttori dei fondi sui quali si attuano i piani medesimi, purché muniti di licenza per l'esercizio venatorio e previa frequenza dei corsi di formazione autorizzati dagli organi competenti (quest’ultimo rispetto alla precedente normativa sembra essere un ulteriore obbligo), delle guardie venatorie, degli agenti delle polizie locali, con l’eventuale supporto in termini tecnici e di coordinamento del personale del Comando unità per la tutela forestale ambientale e agroalimentare dell'Arma dei carabinieri.

Si aggiunge, infine, che gli animali abbattuti durante le attività dei controlli sono sottoposti all'analisi igienico sanitaria e in caso negativo, sono destinati al consumo alimentare.

Con il comma 448 viene introdotto l’art. 19 ter che prevede l’adozione, entro il 30.4.23, con decreto, del Piano straordinario per la gestione e il contenimento della fauna selvatica da parte del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, sentito l'Ispra, e previa intesa con le regioni e le province autonome; il Piano, che avrà una durata quinquennale, ha l’obiettivo di coordinare ed attuare l'attività di gestione e contenimento numerico della presenza della fauna selvatica mediante abbattimento e cattura.

Il comma 449 al fine di fronteggiare i danni causati dalla fauna selvatica, in particolare da ungulati, incrementa di 500.000 euro annui, a decorrere dall'anno 2023, il fondo previsto all'art. 24 della legge 11 febbraio 1992, n. 157. Si sottolinea che la ripartizione del fondo prevista dalla stessa legge prevede l’assegnazione di gran parte del fondo alle associazioni venatorie nazionali riconosciute, in proporzione alla rispettiva, documentata consistenza associativa.


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1 Le disponibilità del fondo sono ripartite entro il 31 marzo di ciascun anno con decreto del Ministro del tesoro, di concerto con i Ministri delle finanze e dell'agricoltura e delle foreste, nel seguente modo:
a) 4 per cento per il funzionamento e l'espletamento dei compiti istituzionali del Comitato tecnico faunistico-venatorio nazionale;
b) 1 per cento per il pagamento della quota di adesione dello Stato italiano al Consiglio internazionale della caccia e della conservazione della selvaggina;
c) 95 per cento fra le associazioni venatorie nazionali riconosciute, in proporzione alla rispettiva, documentata consistenza associativa

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